• A)Il presente Protocollo entra in vigore allo stesso tempo della Convenzione purche' un minimo di diciassette Stati o Unioni doganali o economiche previste dall'articolo 11 della Convenzione abbiano depositato i loro strumenti di accettazione del Protocollo presso il Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale. Tuttavia, nessuno Stato o Unione doganale o economica puo' depositare il proprio strumento di accettazione del presente Protocollo se non ha firmato in precedenza o firma allo stesso tempo la Convenzione senza riserva di ratifica o non ha depositato o non deposita allo stesso tempo il proprio strumento di ratifica o di adesione alla Convenzione.
  • B)Ogni Stato o Unione doganale o economica, che diviene parte contraente della Convenzione dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi del comma A di cui sopra, e' Parte contraente della Convenzione emendata dal Protocollo. Copia autenticata. G. R. Dickerson, Segretario Generale.

Testo vigente dal 5 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;87~protocollo-di-emendamento-alla-convenzione-art2 · fonte su Normattiva