1. La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque dei Membri o delle Unioni doganali o economiche di cui ai paragrafi 1 e 7 dell'articolo 24 di cui sopra abbiamo firmato la presente Convenzione senza riserva di ratifica o depositato il loro strumento di ratifica o di adesione. 2. Nei confronti di ogni Parte Contraente che firma la presente Convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifica o vi aderisce, dopo che cinque Membri o Unioni doganali o economiche abbiano sia firmato la Convenzione senza riserva di ratifica, sia depositato il loro strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che detta parte Contraente ha firmato senza riserva di ratifica o depositato il suo strumento di ratifica o di adesione. 3. Ogni Annesso alla presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque Membri o Unioni doganali o economiche hanno accettato tale Annesso. 4. Per ogni Parte Contraente che accetta un Annesso dopo che cinque Membri o Unioni doganali o economiche l'hanno accettato, l'Annesso entra in vigore tre mesi dopo che tale Parte Contraente ha notificato la sua accettazione. Tuttavia nessun Annesso entra in vigore nei confronti di una Parte contraente prima dell'entrata in vigore della stessa Convenzione nei confronti di tale Parte Contraente.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~art26 · fonte su Normattiva