In caso di catastrofe, l'aiuto sara' fornito con il tempestivo invio sui luoghi ove si e' verificato l'evento, di squadre di soccorso per la salvezza e la tutela delle persone, dei beni e dell'ambiente, dotate di equipaggiamento e di materiale di assistenza. Le squadre di soccorso dovranno avere autonomia logistica ed autosufficienza funzionale sul posto per almeno 72 ore. Per il periodo successivo, dall'esaurimento delle scorte, il completo approvvigionamento per il sostentamento delle squadre di soccorso, nonche' il normale rifornimento del loro equipaggiamento, saranno assicurati dalla Parte Richiedente. Le squadre di soccorso potranno essere inviate per via terrestre, aerea e marittima. I mezzi terrestri, marittimi ed aerei, impiegati per il trasporto rapido delle squadre di soccorso, potranno essere messi a disposizione anche per le operazioni di soccorso.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;61~accordo-art4 · fonte su Normattiva