[1]REGIONALE

[2]Al fine di promuovere gli obiettivi del presente Protocollo, le Parti contraenti che hanno interessi comuni per la tutela dell'ambiente marino di una determinata regione geografica fanno ogni sforzo, in considerazione delle caratteristiche regionali, per rafforzare la cooperazione regionale, concludendo in modo particolare accordi regionali compatibili con il presente Protocollo in vista di prevenire, ridurre e quando cio' sia possibile in pratica, eliminare l'inquinamento causato dall'immersione o dall'incenerimento in mare di rifiuti o di altre materie. Le Parti contraenti si adoperano per cooperare con le parti agli accordi regionali in vista di armonizzare le procedure destinate ad essere seguite dalle Parti contraenti che hanno stipulato le varie convenzioni in questione.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;87~protocollo-art12 · fonte su Normattiva