[1]SCIENTIFICA E TECNICA

[2]1 Le Parti contraenti prendono provvedimenti idonei a promuovere e a facilitare la ricerca scientifica e tecnica sulla prevenzione, la riduzione e ove possibile in pratica, l'eliminazione dell'inquinamento risultante dall'immersione e da altre fonti d'inquinamento marino che rilevano dal presente Protocollo. Questi lavori di ricerca dovrebbero, in particolar modo, consistere nell'osservare, misurare, valutare ed analizzare l'inquinamento per mezzo di metodi scientifici. 2 Per realizzare gli obiettivi del presente Protocollo, le Parti contraenti incoraggiano la comunicazione alle altre Parti contraenti che chiedono di avere informazioni pertinenti su: .1 le attivita' scientifiche e tecniche e le misure intraprese conformemente al presente Protocollo; .2 i programmi scientifici e tecnici marini ed i loro obiettivi, .3 l'impatto osservato durante le attivita' di sorveglianza e di valutazione svolte in applicazione dell'articolo 9.1.3.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;87~protocollo-art14 · fonte su Normattiva