[1]DELL'ORGANIZZAZIONE
[2]1. L'organizzazione e' incaricata delle funzioni di segretario relative al presente Protocollo. Ogni Parte contraente al presente Protocollo che non e' membro dell' Organizzazione, partecipa in misura appropriata alle spese incorse dall'Organizzazione nell'esercizio di queste funzioni. 2. Le funzioni di segretario necessarie per la gestione del presente Protocollo, consistono, in modo particolare in: 1. convocare Riunioni delle Parti contraenti una volta l'anno, salvo se diversamente deciso dalle Parti contraenti e dalle Riunioni speciali delle Parti contraenti in qualsiasi momento, su richiesta di due terzi della Parti contraenti; 2. fornire, a richiesta, pareri consultivi sull'attuazione del presente Protocollo e sulle direttive e procedure elaborate in applicazioni del presente Protocollo; 3. esaminare le domande d'informazione e le notizie trasmesse dalle Parti contraenti, consultare dette Parti e le organizzazioni competenti, e fornire alle Parti contraenti raccomandazioni sulle questioni connesse al presente Protocollo che tuttavia non se sono specificamente l'oggetto; 4. provvedere alla preparazione e all'assistenza, in consultazione con le Parti contraenti e le organizzazioni internazionali competenti, per l'elaborazione e la messa in opera delle procedure di cui all'articolo 18.6; 5. Comunicare alle Parti contraenti tutte le notifiche ricevute dall'Organizzazione conformemente al presente Protocollo; e 6. Determinare, ogni due anni, un bilancio preventivo ed un conto finanziario ai fini dell'amministrazione del presente Protocollo che saranno divulgati a tutte le Parti contraenti. 3. Oltre alle funzioni prescritte all'articolo 13.2.3, e fatta salva la disponibilita' di risorse sufficienti, l'Organizzazione: .1 collabora alle valutazioni dello stato dell'ambiente marino, e .2 collabora con le organizzazioni internazionali competenti interessate dalla prevenzione e dal controllo dell'inquinamento.
Testo vigente dal 14 marzo 2006
