1 Ogni Parte contraente puo' ritirarsi dal presente Protocollo in qualsiasi momento, dopo la scadenza di un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Parte contraente. 2 Il ritiro si effettua mediante il deposito di uno strumento di ritiro preso il Segretario Generale. 3 Il ritiro ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario Generale dell'Organizzazione ha ricevuto lo strumento di ritiro o allo scadere di ogni periodo piu' lungo specificato in questo strumento.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;87~protocollo-art27 · fonte su Normattiva