1 Ogni Parte contraente puo' ritirarsi dal presente Protocollo in qualsiasi momento, dopo la scadenza di un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Parte contraente. 2 Il ritiro si effettua mediante il deposito di uno strumento di ritiro preso il Segretario Generale. 3 Il ritiro ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario Generale dell'Organizzazione ha ricevuto lo strumento di ritiro o allo scadere di ogni periodo piu' lungo specificato in questo strumento.
Testo vigente dal 14 marzo 2006
