[1]TRANSITORIO
[2]1. Ogni Stato che non era Parte contraente della Convenzione prima del 31 dicembre 1996 e che manifesta il suo consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo prima della sua entrata in vigore o entro un termine di cinque anni dopo la sua entrata in vigore puo', nel momento in cui esprime il suo consenso notificare al Segretario Generale che, per ragioni descritte nella notifica, esso non sara' in grado di rispettare le particolari disposizioni del presente Protocollo diverse da quelle indicate al paragrafo 2, per un periodo transitorio che non supera il termine indicato al paragrafo 4. 2. Nessuna notifica effettuata ai sensi del paragrafo 1 inficia gli obblighi di una Parte contraente al presente protocollo per quanto concerne l'incenerimento in mare o l'immersione di rifiuti radioattivi o di altre materie radioattive. 3. Ogni parte contraente del presente Protocollo che ha notificato il Segretario Generale in forza del paragrafo 1 che, durante il periodo transitorio specificato essa non sara' in grado di rispettare, in tutto o in parte l'articolo 4.1 o l'articolo 9, deve tuttavia proibire durante questo periodo l'immersione di rifiuti o di altre materie per le quali non ha rilasciato autorizzazioni, e fare del suo meglio per adottare misure amministrative o legislative volte a garantire che il rilascio dei permessi e le loro condizioni soggiacenti rispettano le disposizioni dell'annesso 2 e notificare al Segretario Generale il rilascio di qualsiasi permesso.
Testo vigente dal 14 marzo 2006
