(1) Le istanze che vengono presentate al fine di acquisire l'approvazione come "coproduzioni cinematografiche" ai sensi del presente Accordo devono rispettare le disposizioni regolamentate dalle "Norme di Procedura" che costituiscono l'Allegato al presente Accordo, quale parte integrante dell'Accordo stesso. (2) Le Autorita' competenti agiscono conformemente alle stesse "Norme di Procedura".

Testo vigente dal 3 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;87~allegato-art6 · fonte su Normattiva