(1) Le "coproduzioni cinematografiche" realizzate ai sensi del presente Accordo vengono considerate opere nazionali in conformita' alla legislazione vigente sul territorio nazionale di ciascuna delle Parti. (2) Le suddette "coproduzioni" beneficiano di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti. Tali vantaggi vengono acquisiti solamente dal produttore della Parte che li accorda. (3) L'Autorita' competente di ciascuna delle Parti comunica all'Autorita' competente dell'altra Parte il quadro riassuntivo degli aiuti e finanziamenti previsti dalla normativa nazionale impegnandosi ad informare l'altra parte sulle eventuali modifiche normative. (4) Le Parti non sono responsabili degli obblighi assunti da persone fisiche o giuridiche che abbiano concluso contratti nell'ambito del presente accordo.

Testo vigente dal 3 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;87~allegato-art3 · fonte su Normattiva