Gli Stati parti della presente Convenzione comunicheranno nei rapporti periodici che presenteranno alla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, nei termini e nella forma determinati, le disposizioni legislative e regolamentari e le altre misure che avranno adottato per l'applicazione della presente Convenzione, con precisazioni circa l'esperienza da essi acquisita in questo campo.
Testo vigente dal 24 febbraio 1976
