Gli Stati parti della presente Convenzione comunicheranno nei rapporti periodici che presenteranno alla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, nei termini e nella forma determinati, le disposizioni legislative e regolamentari e le altre misure che avranno adottato per l'applicazione della presente Convenzione, con precisazioni circa l'esperienza da essi acquisita in questo campo.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873~art16 · fonte su Normattiva