La presente Convenzione non impedisce in alcun modo agli Stati parti di concludere tra di essi accordi particolari o di proseguire l'esecuzione di accordi gia' conclusi, concernenti la restituzione di beni culturali esportati per qualche motivo dal loro territorio di origine, prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati interessati.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873~art15 · fonte su Normattiva