1. L'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale raccoglie e pubblica le informazioni concernenti la protezione dei fonogrammi. Ogni Stato Contraente comunica non appena possibile all'Ufficio Internazionale il testo di ogni nuova legge nonche' tutti i testi ufficiali concernenti tale questione. 2. L'Ufficio Internazionale fornisce a ogni Stato contraente, dietro sua richiesta, informazioni sulle questioni relative alla presente Convenzione; esso procede anche a degli studi e fornisce dei servizi destinati a facilitare la protezione prevista dalla Convenzione. 3. L'Ufficio Internazionale esercita le funzioni previste nei paragrafi 1) e 2) qui sopra in collaborazione, per le questioni riguardanti le loro competenze rispettive, con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;404~convenzione-art8 · fonte su Normattiva