La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, ma unicamente nei confronti di quegli Stati che avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o adesione in tale data o in precedenza. Nei riguardi di qualsiasi altro Stato la Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratifica, accettazione o adesione.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
