La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, ma unicamente nei confronti di quegli Stati che avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o adesione in tale data o in precedenza. Nei riguardi di qualsiasi altro Stato la Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratifica, accettazione o adesione.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art33 · fonte su Normattiva