[1]ARTICOLO III. Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice I
[2]1. Ogni commercio di specimens di una specie iscritta nell'Appendice I dovra' essere conforme alle disposizioni del presente Articolo. 2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sara' soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione, il quale permesso sara' concesso soltanto dopo soddisfatti i seguenti requisiti:
- a)un'Autorita' Scientifica dello Stato di esportazione avra' emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
- b)un'Autorita' Amministrativa dello Stato di esportazione avra' la prova che lo specimen non e' stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;
- c)un'Autorita' Amministrativa dello Stato di esportazione avra' la prova che qualunque specimen vivente sara' preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti;
- d)un'Autorita' Amministrativa dello Stato di esportazione avra' la prova che un permesso di importazione e' stato accordato per il suddetto specimen. 3. L'importazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sara' soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di importazione e di un permesso di esportazione oppure un certificato di riesportazione. Un permesso di importazione deve soddisfare alle condizioni seguenti:
- a)un'Autorita' Scientifica dello Stato di importazione avra' emesso il parere che gli scopi dell'importazione non nuocciono alla sopravvivenza della detta specie;
- b)un'Autorita' Scientifica dello Stato di importazione avra' la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario possiede le installazioni adeguate allo scopo di conservarlo e di trattarlo con cura;
- c)un'Autorita' Amministrativa dello Stato di importazione ha la prova che lo specimen non sara' utilizzato per fini principalmente commerciali. 4. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sara' soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:
- a)un'Autorita' Amministrativa dello Stato di riesportazione avra' la prova che lo specimen e' stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
- b)un'Autorita' amministrativa dello Stato di riesportazione avra' la prova che qualunque specimen vivente sara' preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti;
- c)un'Autorita' Amministrativa dello Stato di riesportazione avra' la prova che un permesso di importazione e' stato accordato per qualunque specimen vivente. 5. L'introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sara' soggettata alla preventiva concessione di un certificato da parte dell'Autorita' Amministrativa dello Stato, nel quale lo specimen e' stato introdotto. Il detto certificato dovra' soddisfare alle condizioni seguenti:
- a)una Autorita' scientifica dello Stato, nel quale lo specimen e' stato introdotto, avra' emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;
- b)un'Autorita' amministrativa dello Stato nel quale lo specimen e' stato introdotto avra' la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario ha le installazioni adeguate per conservarlo e trattarlo con cura;
- c)un'Autorita' amministrativa dello Stato, nel quale, lo specimen e' stato introdotto, avra' la prova che lo specimen stesso non sara' utilizzato a fini principalmente commerciali.
Testo vigente dal 24 febbraio 1976
