[1]ARTICOLO X. Commercio con Stati che non sono Parti della Convenzione

[2]Nel caso di un'esportazione o riesportazione con destinazione ad uno Stato che non e' Parte della presente Convenzione, oppure di un'importazione con provenienza da un tale Stato, le Parti possono, invece dei permessi e dei certificati richiesti dalla presente Convenzione, accettare dei documenti simili, rilasciati dalle Autorita' competenti di tale Stato; questi documenti devono, per la parte essenziale, conformarsi alle condizioni richieste per la concessione dei permessi e certificati di cui alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874~artx · fonte su Normattiva