[1]ARTICOLO XI. Conferenza delle Parti

[2]1. La Segreteria convochera' una Conferenza delle Parti non piu' tardi di due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione. 2. Successivamente, la Segreteria convochera' riunioni ordinarie della Conferenza almeno una volta ogni due anni, a meno che la Conferenza decida altrimenti, nonche' riunioni straordinarie in qualsiasi momento, su domanda, per iscritto, di almeno un terzo delle Parti. 3. Nelle riunioni ordinarie o straordinarie della Conferenza, le Parti esamineranno l'applicazione della presente Convenzione e potranno:

  • a)adottare qualunque misura necessaria per facilitare il disimpegno delle funzioni della Segreteria;
  • b)considerare e adottare emendamenti alle Appendici I e II in conformita' con quanto dispone l'Articolo XV;
  • c)analizzare il progresso realizzato nella restaurazione e conservazione delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III;
  • d)ricevere e considerare le informazioni presentate dalla Segreteria o da qualcuna delle Parti; e
  • e)se del caso, formulare raccomandazioni destinate a migliorare l'efficacia della presente Convenzione. 4. In ogni riunione ordinaria della Conferenza, le Parti potranno determinare la data e la sede della successiva riunione ordinaria che si terra' in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo. 5. In qualunque riunione, le Parti potranno determinare e adottare regole di procedimento per la riunione stessa. 6. Le Nazioni Unite, i relativi Organismi specializzati e l'Ente internazionale per l'energia atomica, come pure qualsiasi Stato non facente parte della presente Convenzione, potranno essere rappresentati nelle riunioni della Conferenza per mezzo di osservatori che avranno diritto a partecipare senza voto. 7. Qualunque organismo o ente tecnicamente qualificato nella protezione, preservazione o amministrazione della fauna e della flora selvatiche e che sia compreso in una qualsiasi delle categorie menzionate in seguito potra' comunicare alla Segreteria il suo desiderio di essere rappresentato da parte di un osservatore alle riunioni della Conferenza, e vi sara' ammesso salvo che vi si oppongano almeno un terzo delle Parti presenti:
  • a)organismi o enti internazionali, sia governativi che non governativi nazionali; e
  • b)organismi o enti nazionali non governativi che sono stati autorizzati a questo scopo dallo Stato in cui sono domiciliati. Una volta ammessi, questi osservatori avranno il diritto di partecipare senza voto ai lavori della riunione.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874~artxi · fonte su Normattiva