La frontiera italo-francese all'interno del traforo restera' fissata sulla verticale della frontiera a cielo aperto. Ciascun Governo manterra' a suo carico le spese per l'espletamento del servizio di dogana, di polizia e di sanita' che gli competono. Le modalita' del controllo alla frontiera saranno oggetto, per quanto occorra, di intese tra i due Governi nel quadro delle convenzioni in materia. I funzionari italiani e francesi incaricati del controllo alla frontiera potranno circolare liberamente, per necessita' di servizio, nell'insieme delle due concessioni. Il personale impiegato nei lavori di costruzione e nell'esercizio del traforo potra' circolare liberamente nelle due concessioni pur restando sottoposto alle misure di polizia e di dogana che fossero eventualmente necessarie.

Testo vigente dal 15 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878~convenzione-art14 · fonte su Normattiva