[1]relative alla Convenzione

[2]Nel caso in cui insorgesse fra le Parti contraenti una controversia relativa all'interpretazione o alla applicazione della presente Convenzione che non possa essere composta entro i tre mesi successivi da che ne sia stata presa cognizione da parte della Commissione, essa sara' sottoposta ad un tribunale arbitrale a richiesta di uno dei due Governi. Il tribunale arbitrale sara' composto in ogni caso nel modo seguente: ciascuna delle parti in controversia nominera' un arbitro. Tali arbitri designeranno di comune accordo un terzo arbitro appartenente ad uno Stato terzo; questo terzo arbitro presiedera' il tribunale arbitrale. Se gli arbitri non saranno stati designati nel termine di tre mesi da quando uno degli Stati contraenti abbia fatto conoscere la sua intenzione di adire il tribunale arbitrale, ciascuna Parte potra', in assenza di ogni altro accordo, chiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere alle nomine necessarie. Nel caso in cui il Presidente di detta Corte abbia la nazionalita' di uno dei Paesi in controversia o sia impedito per qualsiasi altro motivo, le nomine che a lui incombono saranno fatte dal Vice presidente o dal Giudice piu' anziano che non abbia la nazionalita' di alcuna delle Parti in controversia. Il tribunale arbitrale decidera' a maggioranza dei voti. Le decisioni del tribunale impegneranno le Parti. Esse sosterranno le spese dell'arbitro da loro designato e si divideranno le altre in parti uguali. Sugli altri punti, il tribunale arbitrale regolera' esso stesso la sua procedura.

Testo vigente dal 15 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878~convenzione-art21 · fonte su Normattiva