[1]Articolo XIII Composizione delle controversie

[2]1. Ogni controversia fra due o piu' Parti contraenti sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non possa essere composta mediante negoziati o in altro modo verra' sottoposta, a richiesta di una di esse, ad un tribunale arbitrale cosi' composto: ciascuna delle parti in controversia nominera' un arbitro e i due arbitri designeranno un terzo arbitro che sara' il Presidente del tribunale. Se, tre mesi dopo aver ricevuto una richiesta, una delle Parti non ha designato arbitro o se gli arbitri non hanno potuto scegliere un presidente, una qualsiasi di tali Parti potra' chiedere al Segretario Generale di procedere alla nomina dell'arbitro o del presidente del tribunale arbitrale. 2. La decisione del tribunale arbitrale costituito conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 sara' vincolante per le parti interessate alla controversia. 3. Il tribunale arbitrale fissera' il proprio regolamento interno. 4. Le decisioni del tribunale arbitrale riguardanti sia la procedura, sia il luogo di riunione, sia ogni controversia di cui verra' investito, saranno prese alla maggioranza. 5. Ogni controversia che potrebbe sorgere tra le parti in lite sull'interpretazione e l'esecuzione della sentenza arbitrale, potra' essere portata da una delle parti davanti al tribunale arbitrale che ha pronunciato la sentenza per essere da esso giudicata.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;67~convenzione-artxiii · fonte su Normattiva