Il capo dell'ufficio consolare puo' prendere le disposizioni necessarie per assicurare, in conformita' con la legge e i regolamenti dello Stato di residenza, la rappresentanza appropriata dei cittadini dello Stato d'invio dinanzi ai tribunali o alle altre autorita' della circoscrizione consolare, se essi, per assenza o per qualsiasi altro motivo, non sono in grado di far valere in tempo utile i propri diritti o interessi. Questa disposizione si applica anche alle persone giuridiche dello Stato d'invio.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art11 · fonte su Normattiva