Il capo dell'ufficio consolare puo' prendere le disposizioni necessarie per assicurare, in conformita' con la legge e i regolamenti dello Stato di residenza, la rappresentanza appropriata dei cittadini dello Stato d'invio dinanzi ai tribunali o alle altre autorita' della circoscrizione consolare, se essi, per assenza o per qualsiasi altro motivo, non sono in grado di far valere in tempo utile i propri diritti o interessi. Questa disposizione si applica anche alle persone giuridiche dello Stato d'invio.
Testo vigente dal 7 gennaio 1974
