[1]dei cittadini dello Stato di invio
[2]Il capo dell'ufficio consolare puo', con riserva delle procedure in vigore nello Stato di residenza, rappresentare i cittadini del proprio Stato o prendere misure per assicurarne la rappresentanza appropriata dinanzi ai tribunali e alle altre autorita' dello Stato di residenza allo scopo di promuovere, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie atte a salvaguardare i diritti o gli interessi di quei cittadini che, a causa della loro assenza o per altra ragione, non possano difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
