- 1)Le autorita' dello Stato di residenza riconoscono i documenti e gli atti, indicati nell'articolo 14, stesi o autenticati dal funzionario consolare con l'apposizione del timbro ufficiale, nonche' le copie, gli estratti e le traduzioni di tali atti e documenti, per gli usi consentiti dall'ordinamento dello Stato di residenza.
- 2)Gli atti, i documenti, le copie, le traduzioni e gli estratti elencati nel punto 1), quando siano presentati alle autorita' dello Stato di residenza, devono essere legalizzati se cio' e' richiesto dalla legislazione di questo Stato.
Testo vigente dal 7 gennaio 1974
