Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzionario consolare ha il diritto:
- a)di ricevere tutte le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio e di certificarle;
- b)di redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti ed altri atti, nonche' le dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio;
- c)di autenticare o legalizzare le firme dei cittadini dello Stato di invio;
- d)di tradurre tutti gli atti e documenti rilasciati dalle autorita' dello Stato di invio o dallo Stato di residenza, nonche' di certificare le traduzioni, copie ed estratti di questi documenti.
Testo vigente dal 8 novembre 1978
