Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzionario consolare ha il diritto:
- a)di ricevere tutte le dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio e di certificarle;
- b)di redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti ed altri atti dei cittadini dello Stato di invio;
- c)di autenticare le firme dei cittadini dello Stato di invio nonche' copie di documenti;
- d)di tradurre atti e documenti rilasciati dalle autorita' dello Stato di invio o dello Stato di residenza nonche' di dichiarare conformi le traduzioni, rilasciare copie autentiche e estratti dei detti documenti;
- e)legalizzare gli atti rilasciati dalle autorita' competenti o dai funzionari dello Stato di residenza e destinati alla utilizzazione nello Stato di invio.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
