Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzionario consolare ha il diritto:

  • a)di ricevere tutte le dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio e di certificarle;
  • b)di redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti ed altri atti dei cittadini dello Stato di invio;
  • c)di autenticare le firme dei cittadini dello Stato di invio nonche' copie di documenti;
  • d)di tradurre atti e documenti rilasciati dalle autorita' dello Stato di invio o dello Stato di residenza nonche' di dichiarare conformi le traduzioni, rilasciare copie autentiche e estratti dei detti documenti;
  • e)legalizzare gli atti rilasciati dalle autorita' competenti o dai funzionari dello Stato di residenza e destinati alla utilizzazione nello Stato di invio.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art33 · fonte su Normattiva