1. Lo Stato di invio ha il diritto di utilizzare la propria bandiera ed il proprio stemma nello Stato di residenza conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2. La bandiera nazionale dello Stato di invio puo' essere esposta e lo stemma dello Stato apposto sull'edificio occupato dall'Ufficio consolare e sulla porta di ingresso nonche' sulla residenza del capo dell'Ufficio consolare e sui suoi mezzi di trasporto quando questi ultimi sono utilizzati per le necessita' del servizio. 3. Nell'esercizio del diritto concesso dal presente articolo, si terra' conto delle leggi, dei regolamenti e degli usi dello Stato di residenza.
Testo vigente dal 8 novembre 1978
