1. Lo Stato di invio ha il diritto di esporre nello Stato di residenza la propria bandiera ed usare il proprio stemma, nonche' la denominazione dell'Ufficio consolare nella propria lingua ed in quella dello Stato di residenza, conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2. La bandiera nazionale dello Stato di invio puo' essere esposta sull'edificio dell'Ufficio consolare, nonche' sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. Il Capo dell'Ufficio consolare puo' esporre la bandiera nazionale sul suo mezzo di trasporto quando quest'ultimo e' utilizzato per le necessita' del servizio. 3. Nell'esercizio del diritto concesso dal presente articolo, vengono osservate leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art11 · fonte su Normattiva