• 1)L'ufficio consolare puo' comunicare con il suo Governo o con la rappresentanza diplomatica e gli uffici consolari dello Stato d'invio nello Stato di residenza o con le altre rappresentanze diplomatiche e gli altri uffici consolari dello Stato d'invio. A tale scopo l'ufficio consolare puo' usare tutti i mezzi normali di comunicazione, i corrieri e le valigie con il sigillo ufficiale, la cifra ed il codice. Per l'uso dei normali mezzi di comunicazione, all'ufficio consolare vengono applicate le stesse tariffe della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio.
  • 2)La corrispondenza di servizio dell'ufficio consolare, indipendentemente dai mezzi di comunicazione da esso usati, nonche' le valigie con il sigillo ufficiale e con timbri esternamente visibili, dimostranti il loro carattere ufficiale, sono inviolabili e non sono soggette al controllo o al fermo da parte delle autorita' dello Stato di residenza.
  • 3)Le persone impiegate in qualita' di corrieri per il trasporto delle valigie, citate al punto 2) del presente articolo, godono degli stessi diritti, privilegi e immunita' di cui godono i corrieri diplomatici.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art28 · fonte su Normattiva