- 1)L'ufficio consolare puo' comunicare con il suo Governo o con la rappresentanza diplomatica e gli uffici consolari dello Stato d'invio nello Stato di residenza o con le altre rappresentanze diplomatiche e gli altri uffici consolari dello Stato d'invio. A tale scopo l'ufficio consolare puo' usare tutti i mezzi normali di comunicazione, i corrieri e le valigie con il sigillo ufficiale, la cifra ed il codice. Per l'uso dei normali mezzi di comunicazione, all'ufficio consolare vengono applicate le stesse tariffe della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio.
- 2)La corrispondenza di servizio dell'ufficio consolare, indipendentemente dai mezzi di comunicazione da esso usati, nonche' le valigie con il sigillo ufficiale e con timbri esternamente visibili, dimostranti il loro carattere ufficiale, sono inviolabili e non sono soggette al controllo o al fermo da parte delle autorita' dello Stato di residenza.
- 3)Le persone impiegate in qualita' di corrieri per il trasporto delle valigie, citate al punto 2) del presente articolo, godono degli stessi diritti, privilegi e immunita' di cui godono i corrieri diplomatici.
Testo vigente dal 7 gennaio 1974
