• 1)Lo Stato d'invio puo' rinunziare alle immunita' dei membri dell'ufficio consolare. La rinuncia deve essere in ogni caso espressa e comunicata per iscritto per via diplomatica.
  • 2)La rinuncia all'immunita' dalla giurisdizione in materia civile ed amministrativa non comporta la rinuncia all'immunita' relativa all'esecuzione della decisione per la quale e' necessaria una distinta rinuncia.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art35 · fonte su Normattiva