- 1)Lo Stato d'invio puo' rinunziare alle immunita' dei membri dell'ufficio consolare. La rinuncia deve essere in ogni caso espressa e comunicata per iscritto per via diplomatica.
- 2)La rinuncia all'immunita' dalla giurisdizione in materia civile ed amministrativa non comporta la rinuncia all'immunita' relativa all'esecuzione della decisione per la quale e' necessaria una distinta rinuncia.
Testo vigente dal 7 gennaio 1974
