1. Lo Stato di invio puo' rinunciare ai diritti, privilegi ed immunita' previsti agli articoli 13, 14 e 15. 2. La rinuncia deve essere comunicata espressamente per ogni singolo caso per iscritto allo Stato di residenza. 3. La rinuncia all'immunita' in un procedimento non implica la rinuncia, all'immunita' relativamente all'esecuzione del giudizio per la quale e' necessaria una rinuncia distinta. 4. Se un membro del personale consolare che beneficerebbe dell'immunita' dalla giurisdizione civile inizia un giudizio egli non puo' invocare l'immunita' ne' dalla giurisdizione ne' dall'esecuzione nei confronti di ogni domanda riconvenzionale, direttamente connessa alla domanda principale.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art16 · fonte su Normattiva