1. Lo Stato di invio puo' rinunciare ai privilegi e immunita' previsti agli articoli 13 e 14 nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare. 2. La rinuncia deve sempre essere espressa, sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza. 3. Se un funzionario consolare o impiegato consolare inizia una procedura, in una materia nella quale beneficerebbe dell'immunita' di giurisdizione, in virtu' dell'articolo 13, egli non puo' invocare l'immunita' di giurisdizione nei confronti di ogni domanda riconvenzionale direttamente connessa alla domanda principale da esso proposta. 4. La rinuncia all'immunita' di giurisdizione per una azione civile o amministrativa non implica la rinuncia all'immunita' relativamente alle misure di esecuzione del giudizio per le quali e' necessaria una rinuncia distinta.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art16 · fonte su Normattiva