[1]La presente convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore fino a che una delle Alte Parti contraenti non la denunzi con il preavviso di un anno.

[2]IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari delle Alte Parti contraenti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.

[3]FATTO a Mosca il 16 maggio 1967 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica italiana FANFANI

[4]Per l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche GROMYKO

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art44 · fonte su Normattiva