[1]in vigore e denuncia della convenzione

[2]La presente convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore sino a quando una delle Alte Parti contraenti la denunci, mediante un preavviso di un anno.

[3]IN FEDE DI CHE i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.

[4]FATTO a Roma il 16 ottobre 1969 in duplice esemplare in lingua francese.

[5]Per la Repubblica popolare ungherese Bela SZILAGYI

[6]Per la Repubblica italiana Dionigi COPPO

Testo vigente dal 28 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art45 · fonte su Normattiva