Modifica degli articoli 5, 6, 7 e 8
- 1)Proposte di modifica degli articoli 5, 6,7 e del presente articolo possono essere presentate da ogni Paese membro dell'Assemblea o dal Direttore generale. Tali proposte sono comunicate da quest'ultimo ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima di essere sottoposti all'esame dell'Assemblea stessa.
- 2)Ogni modifica degli articoli di cui al comma 1) viene adottata dall'Assemblea. L'adozione richiede i tre quarti dei voti espressi; tuttavia, ogni modifica dell'articolo 5 e del presente comma richiede i quattro quinti dei voti espressi.
- 3)Ogni modifica degli articoli di cui al comma 1) entra in vigore un mese dopo la ricezione, da parte del Direttore generale, delle notifiche scritte di accettazione, effettuate in conformita' delle loro effettive norme costituzionali, da parte dei tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento della adozione della modifica. Ogni modifica dei detti articoli cosi' accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea al momento in cui la modifica entra in vigore o che ne divengono membri in data ulteriore; tuttavia, ogni modifica che accresca gli obblighi dei Paesi dell'Unione particolare vincola unicamente quelli che hanno notificato la propria accettazione della detta modifica.
Testo vigente dal 13 maggio 1982
