Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla classificazione internazionale dei brevetti
Art. 13 (Accordo)
[1]in vigore dell'Accordo
[2]1. a) Il presente Accordo entra in vigore un anno dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione:
- i)dei due terzi dei Paesi che, il giorno in cui il presente Accordo viene aperto alla firma, fanno parte della Convenzione europea; e
- ii)di tre Paesi facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione industriale ma non della Convenzione europea, uno di essi almeno dovendo essere un Paese in cui, secondo le piu' recenti statistiche annuali pubblicate dall'Ufficio internazionale al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, sono state depositate piu' di 40.000 domande di brevetto o di certificato d'autore d'invenzione.
- b)Nei riguardi di qualsiasi Paese che non sia uno di quelli per i quali l'Accordo e' entrato in vigore secondo il comma a), il presente Accordo entra in vigore un anno dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, della ratifica o dell'adesione di questo Paese, salvo che una data posteriore non sia stata indicata nello strumento di ratifica o di adesione. In quest'ultimo caso, il presente Accordo entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data cosi' indicata.
- c)I Paesi facenti parte della Convenzione europea che ratificano il presente Accordo o vi aderiscono sono tenuti a denunciare questa Convenzione al piu' tardi con effetto a decorrere dal giorno in cui il presente Accordo entra in vigore nei loro riguardi. 2. La ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accettazione di tutte le clausole e l'ammissione a tutti i benefici riconosciuti nel presente Accordo.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
