Art. 17 (Accordo)
[1]transitorie
[2]1. Nei due anni che seguono l'entrata in vigore del presente Accordo, i Paesi facenti parte della Convenzione europea ma non ancora membri dell'Unione particolare possono, qualora lo desiderino, esercitare in seno al Comitato di esperti i diritti di cui godrebbero se fossero membri dell'Unione particolare. 2. Nei tre anni che seguono la scadenza del termine previsto nell'alinea 1, i Paesi di cui a detto alinea possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni del Comitato di esperti e, se questi decide in tal senso, a quelle dei sottocomitati e gruppi di lavoro da esso istituiti. Durante questo triennio, essi possono presentare proposte di modificazioni della classificazione in virtu' dell'articolo 5.5) e ricevono notificazione delle decisioni e raccomandazioni del Comitato di esperti in virtu' dell'articolo 6.1). 3. Nei cinque anni che seguono l'entrata in vigore del presente Accordo, i Paesi facenti parte della Convenzione europea ma non ancora membri dell'Unione particolare possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni dell'Assemblea e, se questa decide in tal senso, a quelle dei comitati e gruppi di lavoro da essa istituiti.
[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
[4]FATTO a Strasburgo il 24 marzo 1971.
[5](Seguono le firme).
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
