Art. 5 (Accordo)
[1]di esperti
[2]1. E' istituito un Comitato di esperti nel quale ciascun Paese dell'Unione particolare e' rappresentato. 2. a) Il Direttore generale invita le organizzazioni intergovernative specializzate nel ramo dei brevetti che hanno fra i loro membri almeno un Paese facente parte del presente Accordo, a farsi rappresentare da osservatori alle riunioni del Comitato di esperti.
- b)Il Direttore generale puo', e, a richiesta del Comitato di esperti, deve invitare rappresentanti di altre organizzazioni intergovernative e internazionali non governative a partecipare alle discussioni alle quali deste organizzazioni sono interessate. 3. Il Comitato di esperti:
- i)modifica la classificazione;
- ii)rivolge ai Paesi dell'Unione particolare delle raccomandazioni tendenti a facilitare l'utilizzazione della classificazione e a promuoverne l'applicazione uniforme;
- iii)presta la sua assistenza per promuovere la cooperazione nella riclassificazione della documentazione che serve all'esame delle invenzioni, tenendo conto in particolar modo delle necessita' dei Paesi in via di sviluppo;
- iv)prende qualsiasi altro provvedimento che, senza aver incidenze finanziarie sul bilancio dell'Unione particolare o sull'Organizzazione, sia tale da facilitare ai Paesi in via di sviluppo l'applicazione della classificazione;
- v)e' abilitato a istituire dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro. 4. Il Comitato di esperti adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento da' alle organizzazioni intergovernative citate nell'alinea 2 a) che sono in grado di fornire un contributo sostanziale allo sviluppo della classificazione la possibilita' di partecipare alle riunioni del sottocomitato e dei gruppi di lavoro del Comitato di esperti. 5. Proposte di modificazioni della classificazione possono essere avanzate dall'Amministrazione competente di qualsiasi Paese dell'Unione particolare, dall'Ufficio internazionale, dalle organizzazioni intergovernative rappresentate nel Comitato di esperti in virtu' dell'alinea 2 a) e da tutte le altre organizzazioni espressamente invitate dal Comitato di esperti a formulare tali proposte. Le proposte sono comunicate all'Ufficio internazionale, che le sottopone ai membri del Comitato di esperti e agli osservatori almeno due mesi prima della sessione del Comitato di esperti nella quale esse saranno esaminate. 6. a) Ciascun Paese membro del Comitato di esperti dispone di un voto.
- b)Il Comitato di esperti decide con la maggioranza semplice.
- c)Qualsiasi decisione che, a giudizio di un quinto dei Paesi rappresentati e votanti, implica una trasformazione della struttura fondamentale della classificazione o comporta un importante lavoro di riclassificazione deve essere presa con la maggioranza dei tre quarti dei Paesi rappresentati e votanti.
- d)L'astensione non e' considerata voto.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
