[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo

[2]ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1982 SULLA JUTA E PRODOTTI DERIVATI PREAMBOLO

[3]Le parti contraenti del presente accordo, richiamandosi alla dichiarazione ed al programma operativo sulla creazione di un nuovo ordine economico internazionale, richiamandosi alle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) sul programma integrato per i prodotti di base approvato dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nella quarta e quinta sessione, richiamandosi al nuovo programma di azione per gli anni ottanta per i paesi meno sviluppati, ed in particolare al paragrafo 82, riconoscendo l'importanza della iuta e prodotti derivati per le economie di molti paesi esportatori in via di sviluppo, considerando che una stretta cooperazione internazionale intesa a risolvere i problemi del settore della iuta promuovera' lo sviluppo economico dei paesi esportatori e consolidera' la cooperazione economica tra paesi esportatori e importatori, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1 Obiettivi

[5]1. Nell'interesse dei membri importatori ed esportatori, ed al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nelle sue risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) in merito al programma integrato per i prodotti di base, nonche' tenendo conto della risoluzione 98 (IV), gli obiettivi dell'accordo internazionale del 1982 sulla iuta e prodotti derivati (qui di seguito definito "il presente accordo") sono i seguenti: (a) migliorare le condizioni strutturali del mercato della iuta; (b) aumentare la capacita' concorrenziale della iuta e prodotti derivati; (c) preservare ed ampliare gli attuali mercati, nonche' aprire nuovi mercati per la iuta e i prodotti derivati; (d) incrementare la produzione della iuta e prodotti derivati al fine di migliorare, tra l'altro, la loro qualita' a vantaggio dei membri importatori ed esportatori; (e) aumentare quantitativamente la produzione, le esportazioni e le importazioni di iuta e prodotti derivati per soddisfare le esigenze della domanda e dell'offerta sul piano mondiale. 2. Per realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si attuano, tra l'altro, i seguenti programmi; (a) progetti di ricerca e di sviluppo, promozione del mercato e riduzione dei costi; (b) confronto e divulgazione dei dati relativi alla iuta ed ai prodotti da essa ottenuti; (c) esame di questioni di rilievo nel settore, quali la stabilita' dei prezzi e dell'approvvigionamento, nonche' la concorrenza con le fibre sintetiche ed i prodotti sostitutivi.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art1 · fonte su Normattiva