[1]con altre organizzazioni

[2]1. Per quanto possibile l'Organizzazione ricorre ad organismi quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Centro commerciale internazionale UNCTAD/GATT (ITC), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), avvalendosi delle strutture e dei servizi da esse offerti, nonche' della loro competenza. Qualora ritenga che tali strutture, servizi e competenze siano insufficienti o inadeguati ai fini dell'efficace funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio, se le circostanze lo giustificano, interviene affinche' i lavori necessari vengano svolti in modo efficace, eventualmente dall'Organizzazione per proprio conto. 2. Il Consiglio puo' prendere tutte le disposizioni opportune per consultare l'organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare l'UNCTAD, nonche' la FAO, le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative e non governative al fine di cooperare con esse. 3. In considerazione della funzione specifica assegnata all'UNCTAD nel settore degli scambi internazionali di prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione adeguatamente informata delle sue attivita' e dei suoi programmi di lavoro.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art14 · fonte su Normattiva