Art. 14 — Cooperazione e coordinamento con altre organizzazioni
1. Il Consiglio adotta tutte le appropriate disposizioni per consultazioni o cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organismi, quali la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (CNUCED), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI), il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUE), il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD) ed il Centro del commercio internazionale CNUCED-GATT, e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite e organizzazioni intergovernative, governative e non governative appropriate. 2. L'Organizzazione utilizza, per quanto possibile, le strutture, servizi e conoscenze specializzate di organizzazioni intergovernative, governative o non governative esistenti al fine di evitare la duplicazione degli sforzi realizzati per raggiungere gli obiettivi del presente Accordo e rafforzare la complementarieta' e l'efficacia delle loro attivita'.
Testo vigente dal 13 aprile 1985
