[1]di osservatori

[2]Il Consiglio puo' invitare qualsiasi non membro o qualsiasi organizzazione, di cui agli articoli 14 e 31, aventi interessi nel settore degli scambi internazionali della iuta e prodotti derivati, oppure dell'industria corrispondente, ad assistere ad una qualsiasi delle sue riunioni in qualita' di osservatore.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art15 · fonte su Normattiva