[1]di osservatori
[2]Il Consiglio puo' invitare qualsiasi non membro o qualsiasi organizzazione, di cui agli articoli 14 e 31, aventi interessi nel settore degli scambi internazionali della iuta e prodotti derivati, oppure dell'industria corrispondente, ad assistere ad una qualsiasi delle sue riunioni in qualita' di osservatore.
Testo vigente dal 20 marzo 1985
