[1]legale alle riunioni del Consiglio

[2]1. Il numero legale alle riunioni del Consiglio e' costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, se tali membri detengono almeno due terzi dei voti totali nelle rispettive categorie. 2. Se non si raggiunge il numero legale di cui al paragrafo 1 del presente articolo ne' il giorno fissato per la riunione ne' il giorno successivo, a decorrere dal terzo giorno, esso si ritiene costituito, dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purche' tali membri detengano la maggioranza dei voti totali nelle rispettive categorie. 3. Ogni membro rappresentato in conformita' dell'articolo 11, paragrafo 2, viene considerato presente.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art13 · fonte su Normattiva