[1]sui progetti
[2]1. Viene istituito un Comitato sui progetti (qui di seguito definito "il Comitato") che sara' responsabile nei confronti del Consiglio, dal quale riceva le direttive generali. 2. Tutti i membri possono partecipare al Comitato. Il regolamento interno del Comitato, nonche' la distribuzione dei voti e la procedura di votazione corrispondono a quelli del Consiglio, fatte salve le opportune modifiche. Salvo diversa decisione, il Comitato si riunisce quattro volte all'anno oppure su richiesta del Consiglio. 3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
- a)esamina e valuta dal punto di vista tecnico le proposte di progetti di cui all'articolo 23;
- b)decide in merito alle attivita' da effettuare nella fase preparatoria dei progetti; e
- C)formula raccomandazioni al Consiglio in merito ai progetti.
Testo vigente dal 20 marzo 1985
