1. Col presente Accordo vengono istituiti i seguenti comitati, quali organi permanenti dell'Organizzazione:

  • a)Comitato per l'informazione economica e l'informazione del mercato;
  • b)Comitato per il rimboschimento e la gestione forestale;
  • c)Comitato per l'industria forestale. 2. Il Consiglio puo', con votazione speciale, istituire altri comitati ed organi sussidiari che ritiene appropriati e necessari. 3. I comitati e organi sussidiari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono responsabili davanti al Consiglio e lavorano sotto la sua direzione generale. Le riunioni dei comitati e organi sussidiari vengono convocate dal Consiglio. 4. Tutti i membri possono prendere parte ai Comitati. Il regolamento interno dei comitati viene fissato dal Consiglio.

Testo vigente dal 13 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125~art24 · fonte su Normattiva