Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sui legni tropicali
Art. 24 — Istituzione di comitati
1. Col presente Accordo vengono istituiti i seguenti comitati, quali organi permanenti dell'Organizzazione:
- a)Comitato per l'informazione economica e l'informazione del mercato;
- b)Comitato per il rimboschimento e la gestione forestale;
- c)Comitato per l'industria forestale. 2. Il Consiglio puo', con votazione speciale, istituire altri comitati ed organi sussidiari che ritiene appropriati e necessari. 3. I comitati e organi sussidiari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono responsabili davanti al Consiglio e lavorano sotto la sua direzione generale. Le riunioni dei comitati e organi sussidiari vengono convocate dal Consiglio. 4. Tutti i membri possono prendere parte ai Comitati. Il regolamento interno dei comitati viene fissato dal Consiglio.
Testo vigente dal 13 aprile 1985
