[1]Risoluzione delle controversie (1) Le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro. In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in due originali in italiano e in inglese. Fatto a Cape Town, il 13 novembre 2003 nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi autentici.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 14 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;88~accordo-art23 · fonte su Normattiva