[1]Il presente Accordo avra' la durata di anni cinque e sara' rinnovato tacitamente per periodi annuali, salvo denuncia con preavviso di 2 (due) mesi. Eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione o interpretazione dell'Accordo saranno portate all'attenzione della Commissione Mista e risolte per via diplomatica. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 5 marzo 2008, in due originali in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 19 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;164~accordo-art9 · fonte su Normattiva