[1]Consegna sorvegliata
[2]1. Ogni Parte contraente s'impegna a garantire che, su richiesta di un'altra Parte, possano essere autorizzate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative areali passibili di estradizione. 2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate e' presa in ciascun caso specifico dalle autorita' competenti della Parte richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte. 3. Le consegne sorvegliate sono effettuate conformemente alle procedure previste dalla Parte richiesta. Le autorita' competenti della Parte richiesta mantengono il diritto d'iniziativa, la direzione e il controllo dell'operazione. 4. Ogni Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quali autorita' designa come competenti ai fini del presente articolo. Successivamente puo', in qualsiasi momento e secondo le medesime modalita', modificare i termini della sua dichiarazione.
Testo vigente dal 19 agosto 2019
