[1]Traduzione
[2]Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione
[3]Concluso a Vienna il 20 settembre 2012 Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, considerato che il Consiglio d'Europa e' stato istituito nell'intento di rafforzare ulteriormente l'unione tra i suoi membri; nell'intento di rafforzare la capacita' di reazione individuale e collettiva degli Stati membri nella lotta alla criminalita'; viste le disposizioni della Convenzione europea di estradizione (STE n. 24), aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957 (in seguito denominata «la Convenzione»), e visti i tre protocolli addizionali (STE n, 86 e n. 98, STCE n. 209), fatti a Strasburgo rispettivamente il 15 ottobre 1975, il 17 marzo 1978 e il 10 novembre 2010; ritenendo auspicabile aggiornare alcune norme della Convenzione e completarla sotto certi aspetti alla luce degli avvenuti sviluppi della collaborazione internazionale in materia penale dopo l'entrata in vigore della Convenzione e dei suoi protocolli addizionali, hanno convenuto quanto segue:
[4]Art. 1. Prescrizione
[5]L'articolo 10 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: «Prescrizione L'estradizione non sara' consentita se la prescrizione dell'azione o della pena e' acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente. L'estradizione non potra' essere rifiutata facendo valere che l'azione o la pena sono prescritte secondo la legislazione dello Stato richiesto. Ogni Stato potra', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 2:
- a)se la domanda di estradizione si fonda su reati sui quali ha giurisdizione in virtu' del proprio diritto penale; e/o
- b)se la sua legislazione interna vieta espressamente l'estradizione nel caso in cui l'azione o la pena e' prescritta secondo tale legislazione, Per stabilire se l'azione o la pena e' prescritta secondo la propria legislazione, ogni Parte che abbia espresso una riserva conformemente al paragrafo 3 del presente articolo prendera' in considerazione, conformemente alla propria legislazione, ogni atto o fatto intervenuto nella Parte richiedente la cui natura comporta l'interruzione o la sospensione della prescrizione per la Parte richiesta.»
Testo vigente dal 19 agosto 2019
