[1]Domanda e atti a sostegno

[2]L'articolo 12 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: «Domanda e atti a sostegno La domanda sara' espressa per iscritto. Essa sara' presentata dal ministero di giusti zia o qualsiasi altra autorita' competente della Parte richiedente al ministero di' giustizia o qualsiasi altra autorita' competente della Parte richiesta. Ogni Parte che intenda designare un'autorita' competente diversa dal ministero di giustizia notifichera' al Segretario Generale del Consiglio d'Europa la propria autorita' competente al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione., approvazione o adesione, e in seguito ogni ulteriore cambiamento concernente tale autorita'. A sostegno della domanda, sara' prodotto:

  • a)la copia di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente;
  • b)un esposto dei fatti per i quali l'estradizione e' domandata. Il tempo e il luogo della loro perpetrazione, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili, comprese le norme concernenti la prescrizione, saranno indicati il piu' esattamente possibile; e
  • c)una copia delle disposizioni legali applicabili o, se cio' fosse impossibile, una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il piu' preciso possibile dell'individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identita', la sua cittadinanza e il luogo in cui si trova.» L'articolo 5 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione e' inapplicabile tra le Parti al presente Protocollo.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~quarto-protocollo-addizionale-art2 · fonte su Normattiva