[1]Consenso all'estradizione
[2]Il consenso dell'individuo ricercato e, se del caso, la sua espressa rinuncia a beneficiare della regola della specialita' devono essere manifestati dinanzi alle autorita' giudiziarie competenti della Parte richiesta, conformemente al diritto interno di quest'ultima. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure affinche' il consenso e, se del caso, la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano manifestati in modo tale da comprovare che l'individuo interessato li abbia espressi volontariamente e in piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. A tal fine, l'individuo ricercato ha il diritto di farsi assistere da un patrocinatore. Se necessario, la Parte richiesta provvede affinche' l'individuo ricercato sia assistito da un interprete. Il consenso e, se del caso, la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono messi a verbale conformemente al diritto interno della Parte richiesta. Fatto salvo il paragrafo 5, il consenso e, se del caso, la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono irrevocabili. Al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento successivo, qualsiasi Stato puo' dichiarare che il consenso e, se del caso, la rinuncia all'applicazione della regola della specialita' possono essere revocati. Il consenso e' revocabile fintanto che la decisione della Parte richiesta in merito all'estradizione secondo la procedura semplificata non sia divenuta definitiva. In tal caso, l'intervallo compreso tra la notificazione del consenso e la revoca non e' computato nel calcolo dei termini previsti dall'articolo 16 paragrafo 4 della Convenzione. La rinuncia all'applicazione della regola della specialita' puo' essere revocata fino alla consegna dell'individuo interessato. La revoca del consenso all'estradizione o della rinuncia all'applicazione della regola della specialita' e' dichiarata nelle forme previste dal diritto della Parte richiesta e immediatamente notificata alla Parte richiedente.
Testo vigente dal 19 agosto 2019
